Bambini sovraesposti sui social dei genitori: cosa dice la legge in merito? Quali possono essere le conseguenze legali per i genitori (e per i minori)?
La recente polemica (l’ennesima, in realtà) nata tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e la Famiglia Ferrigni-Lucia, meglio noti come I Ferragnez , sull’eccesso di esposizione dei figli della coppia sui canali social della stessa, non è che il veicolo più pop che noi noiosi legali abbiamo per tornare a parlare di quello che è in realtà un fenomeno diffusissimo, anche tra le persone per nulla famose, ma semplici utenti dei social, cioè la sovraesposizione dei bambini sulle piattaforme sociali degli adulti.
Per chi non avesse, legittimamente, contezza della polemica Lucarelli-Ferragnez su citata, qui un riassunto.
Genitori che mostrano i figli sui social: a cosa vanno incontro, legalmente
Se l’influencer più famosa al mondo giustifica la sua scelta di esporre la quotidianità dei suoi figli sui social in virtù del fatto che sarebbero comunque esposti e perseguitati da fotografi se non fossero i genitori stessi a pubblicarne foto e video, che motivazioni hanno gli altri genitori, i cui figli non sono ghiotti bottini di vendita sui rotocalchi? (NB: il caso dei Ferragnez rientra anche nella casistica dei diritti di immagine delle persone famose)
Lo sappiamo, i genitori dalla generazione millennial in poi condividono con molta leggerezza le foto, i video e i momenti quotidiani dei figli, soprattutto minori, dal primo giorno di vita al primo giorno di scuola, al primo compleanno, dalle canzoncine ai costumi di Halloween;
Ci sono sempre più genitori che creano profili social in cui le star sono proprio i figli piccolissimi (su TikTok è un fenomeno sempre più diffuso).
Tra orgoglio e vanità, tenerezza e sindrome da like, i figli entrano sui canali dei genitori, il più delle volte, senza esserne consapevoli e senza sapere realmente che cosa accade.
Per adesso, sappiamo (perché se ne parla molto e da molto tempo) dei rischi del dark web e deep web, cioè della parte nascosta e/o illegale dell’Internet (che poi, illegale ma non sempre, nascosta neanche troppo).
La rete è piena di siti e piattaforme, che non troveremo certo tramite Google ma che non sono poi così difficili da trovare, in cui milioni di foto di bambini vengono condivise su siti di pedo pornografia e spesso usate anche come ponte per pericolosissimi adescamenti di minori (spoiler, rintracciare i dettagli di un luogo in cui una foto/un video è stato fatto è incredibilmente facile).
Dando il giusto peso alle derive gravissime della pedo pornografia e l’adescamento online, si tralasciano con troppa leggerezza alcuni aspetti certo meno gravi, ma comunque gravi, come sottolineano anche i dati di una recente ricerca Eurispes sull’esposizione dei figli online.
Esponendo o sovraesponendo i propri figli minori sul web, un genitore potrebbe:
- effettuare una violazione del suo diritto di immagine;
- esporlo a tecnologie che utilizzano dati personali, particolari e biometrici;
- causare probabili problematiche in fase evolutiva, su un piano psicologico e di sviluppo della propria identità
Ecco. “Un genitore”, non una persona qualsiasi. E ricordiamo in questa sede che i genitori hanno obbligo legale di tutela e responsabilità verso i figli, che bello l’amore di mammà e papà, per carità, ma non dimentichiamoci che la stessa legislazione conferisce protezione ai minori in quanto soggetti deboli.
Facciamo quindi un veloce excursus di alcune delle tante regolamentazioni nazionali e internazionali a tutela dei minori e dei loro diritti:
- Decreto Legislativo 196 del 2003 e successive modifiche (al secolo, “Codice della Privacy”).
Il codice, all’art. 167, sancisce il reato di illecito trattamento di dati personali che punisce chi divulga una foto/video altrui, senza il dovuto consenso e/o per fini di lucro, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.
- Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, recepita con l.176/1991
L’articolo 16 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo stabilisce che “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione”
- Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR)
Il GDPR, al considerando n.38 espone che “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”; all’interno della normativa, infatti, troviamo svariate disposizioni a loro tutela.
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo
Secondo cui la particolare tutela dei minori è giustificata dalla loro condizione di minore possibilità, rispetto agli adulti, di difendere i propri interessi, incorrendo nel rischio di essere trascurati. Sempre tale Convenzione, ha come oggetto, fra l’altro, il diritto del fanciullo allo sviluppo e alla non violazione da parte degli adulti, dei naturali processo di creazione della propria identità.
Chi interviene a tutela dei minori?
Tra le autorità che sostengono i minori, ci piace ricordare l’Autorità Garante per i Minori e l’Adolescenza. Istituita con legge 112/11 a seguito dell’emanazione della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha il compito di promuovere l’attuazione della Convenzione e degli altri strumenti internazionali in materia. Inoltre segue numerosi progetti volti, in particolare, ad assicurare la conoscenza da parte dei bambini e dei ragazzi dei propri diritti e la consapevolezza di esserne pienamente titolari.
Al di là degli scenari giudiziari futuri possibili, in cui la generazione Alpha probabilmente inizierà ad intentare cause contro i propri genitori per tutte le immagini diffuse sul web, ad oggi la giurisprudenza nazionale si è concentrata su situazioni in cui la litigiosità tra i genitori (ma, attenzione, abbiamo anche il caso di una zia che ha pubblicato le foto del minore senza il loro consenso) si è manifestata in presenza di mancato accordo sul tema della pubblicazione dei figli online. Le pronunce sono pressochè concordi nel ritenere che le immagini dei minori debbano essere pubblicate solo ove sussista il consenso di entrambi i genitori.
Il diritto per la tutela dell’immagine, ricordiamo, si applica anche ai minori e la Carta di Treviso ne disciplina la tutela in termini di sovraesposizione nei casi di informazione e cronaca. Tuttavia, che accade quando a prendere con leggerezza questi diritti non sono i giornalisti ma i genitori stessi?
Oltre la legge, un parere da umana.
Io non ho figli e, per definizione, “non posso capire”, però mi ricordo com’era quando ero bambina. E no, questo non è un incipit da “si stava meglio quando si stava peggio” ma è una semplice constatazione che forse, se i miei genitori avessero condiviso le mie foto imbarazzanti, adesso che sono una professionista, avrei potuto avere qualche problemino.
Cio che credo sfugga di mano agli adulti è che i figli non sono dei trofei da esibire e far gareggiare con altri e che i genitori hanno il dovere sociale e legale di proteggerli e quindi devono ponderare molto attentamente che tipi o quantità di immagini del proprio amato bene, vogliano effettivamente condividere con il web.
Perchè è vero che “tanto lo posso rimuovere” ma è anche vero che questa è una falsa illusione: contenuti, una volta messi online, vengono persi; non si sa mai su quale hard disk possano essere stati salvati.