Che differenza c’è tra contratto e condizioni generali di contratto?
Si tratta di differenze che, soprattutto i professionisti che vendono online attraverso i loro siti web e i consumatori che acquistano prodotti, beni e servizi online dovrebbero ben conoscere.
Ti consiglio intanto anche un approfondimento per conoscere meglio tutti i diritti che abbiamo come consumatori, anche dei beni online.
Tutti i contenuti e gli approfondimenti che trovi qui, sono un omaggio da parte mia, Valentina Fiorenza, Avvocata esperta in diritto digitale, contratti e GDPR.
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Differenze tra contratto e condizioni generali di contratto
Il contratto, secondo i dettami dell’art. 1321 del codice civile, è un accordo tra due parti o tra più parti, volto a modificare, far nascere o estinguere rapporti giuridico patrimoniali.
Ecco, alla base di un contratto stanno un paio di cosette.
La prima: il concetto di patrimonialità. Se non è un accordo prevalentemente di natura economica potrebbe non essere necessariamente un contratto.
La seconda: il contratto viene concordato tra le parti.
Ok, è vero, c’è sempre una parte che lo predispone ma, ricordiamoci che è un accordo condiviso quindi, se non ci sta bene qualcosa e la vogliamo modificare, possiamo chiedere all’altra parte di cambiare una certa clausola o un certo accordo.
Le condizioni generali di contratto, disciplinate dall’art. 1341 del codice civile, costituiscono anch’esse la regolamentazione contrattuale del rapporto ma sono previste da una sola parte, in via unilaterale, con lo scopo di regolare uniformemente e in modo sempre costante, una moltitudine di rapporti contrattuali nei confronti di una moltitudine di contraenti.
Ne sono esempio specifico e attuale i tanti professionisti, artigiani o commercianti che vendono sul web, attraverso i propri e-commerce, pacchetti consulenziali, coaching, dispense, libro autoprodotti, video e video corsi, ma anche dei beni materiali.
Leggi anche la differenza tra contratto e preventivo e le cose da sapere prima di firmare un contratto come freelance (perché voi amici freelance, li fate i contratti con i vostri clienti, vero?)
Sintesi delle principali differenze tra gli schemi contrattuali di contratto e condizioni generali di contratto
- Le condizioni generali di contratto regolano il rapporto con la generalità dei consociati;
il contratto è invece, tendenzialmente, redatto ad personam o comunque rivolto ad un numero ristretto e identificato di persone; - Le condizioni generali di contratto DEVONO essere esposte sul sito, il contratto no.
- Le condizioni generali di contratto vengono poste dall’esercente e regolano unilateralmente il rapporto con il cliente;
il contratto può essere modificato di volta in volta in base alle esigenze delle parti. - Le condizioni generali di contratto DEVONO avere alcune specifiche parti indicate dalla legge a tutela del consumatore;
il contratto – soprattutto se regola rapporti tra professionisti – no. - Le due strutture contrattuali, inoltre, sono piuttosto diverse per le differenti esigenze di tutela.
L’obbligo di esposizione sul sito delle Condizioni Generali di Contratto è uno dei presupposti del così detto onere di conoscenza o conoscibilità, che impone al responsabile della redazione unilaterale dell’accordo, di predisporre mezzi idonei a far conoscere le clausole delle condizioni generali di contratto. Questi mezzi sono,
- la presenza delle condizioni generali di contratto sul sito, all’atto della transazione economica;
- il rendere impossibile per gli acquirenti andare avanti nell’acquisto se non si è dichiarato di aver letto le condizioni generali di contratto (tramite la casellina con flag o similari);
- in alcuni casi, per avere certezza – o quanto meno, la prova – che l’utente prima di acquistare abbia quanto meno aperto il file con le condizioni contrattuali e quindi se abbia avuto contezza, è possibile “imporre” a chi acquista di scorrere tutto il testo delle condizioni di contratto e vendita, prima di poter flaggare l’apposita casella.
Come in ogni accordo, anche nelle condizioni generali di contratto ci sono degli oneri a carico dell’aderente, che ha responsabilità di avere conoscenza di quanto contenuto nelle clausole del contratto. Come?
Leggendolo ovviamente, e possibilmente con attenzione.
Dunque, dal momento che come clienti avete dei diritti, iniziate ad esercitarli sempre leggendo le condizioni generali di vendita e contratto prima di flaggare quella casellina e procedere all’acquisto di un bene, anche e soprattutto quando non si tratta di un bene materiale ma di un servizio.