Molti proprietari di e-commerce stanno sentendo – si spera – parlare della Direttiva Omnibus, adottata la scorsa estate a livello europeo ed in fase di implementazione e attuazione nei vari stati, compresa l’Italia.
Si tratta di una serie di nuove norme o rettifiche e implementazioni a precedenti indicazioni legislative relative alla gestione degli e-commerce, che prevede l’adeguamento delle condizioni di vendita, ma anche puntualizzazione e trasparenza nella promozione dei prodotti nonché nella disposizione dei prodotti negli e-commerce.
In linea di massima, i punti della Direttiva Omnibus tendono a rendere più immediati possibile e più chiari i passaggi di un acquisto e il rapporto virtuale tra commerciante e consumatore (la Direttiva si applica agli e-commerce di tipo B2C).
Se da un lato le grandi mejor dell vendita on line si affidano ai loro avvocati, ai loro reparti commerciali, ai loro esperti di advertising, ai loro squadroni di nerd pagati appositamente per gestire tutti i passaggi del commercio online, le migliaia di migliaia di piccoli e medi e-commerce… rischiano di capire poco, tra Gazzetta Ufficiale, articoli tecnici, spiegazioni in lessico legale.
E qui intervengo io, Avvocata Valentina Fiorenza, esperta in diritto digitale ma anche umana alle prese con esseri umani che hanno bisogno di chiarezza.
Al netto del fatto che, anche se sei un piccolo e-commerce (anzi, soprattutto se sei un piccolo e-commerce) una consulenza legale per esser certi che tutto sia fatto in regola nel tuo e-commerce e sul tuo sito web va fatta, oggi cercherò di spiegarti:
- cosa è e in che cosa consiste questa Direttiva Omnibus
- Cosa devi fare nel tuo e-commerce
- cosa non devi mai (più) fare per non incorrere in sanzioni.
Partiamo.
Che cosa è la Direttiva Omnibus
La Direttiva Omnibus, i.e. la Direttiva 2019/2161/UE, entrata in vigore dal 7 maggio 2020, è un elenco di norme messe a punto per migliorare le leggi europee relative alla tutela dei consumatori, al fine di rendere più trasparenti le pratiche commerciali legate agli e-commerce, dalle fasi di marketing e promozione fino alla firma dei contratti virtuali che accompagnano la vendita.
Quali sono gli aspetti ri-normati dalla Direttiva Omnibus ai quali i titolari di e-commerce devono fare attenzione ad adeguarsi?
- trasparenza sulla posizione dei prodotti in offerta, per i grandi aggregatori di prodotti online
- trasparenza sulla personalizzazione dei prezzi
- aggiornamento delle condizioni di vendita
- recensioni e strumenti di marketing
Cosa devono fare i titolari di e-commerce per adeguarsi alla Direttiva Omnibus
In pratica, cosa devono fare le persone che vendono prodotti le cui transazioni di vendita avvengono tramite web?
Partiamo dai siti che vendono prodotti di più fornitori, fungendo da hub di vendita per terzi (ad esempio, gli e-commerce che vendono e spediscono varie marche e varietà di vini, i market place di prodotti alimentari regionali, le librerie che hanno anche un e-commerce, solo per fare un paio di esempi molto diffusi di e-commerce di medie dimensioni in Italia):
Se ci sono dei prodotti in offerta e in posizione privilegiata, bisogna indicare chiaramente nell’e-commerce se quelle offerte mostrate in bella vista come primo risultato sono lì perché quella posizione è stata pagata (ad esempio dal produttore/fornitore di quel bene) o se si tratta di una scelta fatta dal proprietario della piattaforma senza corrispettivo, perchè, ad esempio, è il prodotto più venduto o cercato dagli utenti della piattaforma.
Inoltre, è indispensabile indicare, pena le sanzioni di cui parleremo tra un attimo, se i prodotti in primo piano sono tali in base ai dati di navigazione del singolo cliente o se sono in offerta per tutti (molti e-commerce usano i cookie di navigazione, ad esempio, per proporre offerte in linea con le scelte di consumo di ogni singolo utente).
Sempre per gli aggregatori di prodotti e forniti da terze parti, inoltre, è indispensabile inserire nelle condizioni di contratto e di vendita e nell’e-commerce stesso, se il fornitore è un privato o se è un’azienda, perché nel primo caso non si applicano le normative UE sulla protezione dei consumatori (e anche questa eventualità va chiaramente indicata nelle condizioni generali di vendita).
Inoltre, per tutti gli e-commerce, anche per quelle realtà che nel negozio online vendono solo prodotti propri, ci sono nuove norme in merito alle recensioni e al loro utilizzo.
Sappiamo infatti che, ormai, le recensioni sono uno strumento di marketing molto importante, che determina moltissimo l’andamento delle vendite e orienta le scelte di acquisto: niente di male, anzi, in un commercio sano l’uso della recensione è un modo per “rassicurare” l’acquirente della bontà di un acquisto.
Tuttavia è bene che questo strumento di marketing non sia né manipolativo, né ingannevole, né scorretto; dunque bisogna indicare, nello spazio dello shop in cui sono leggibili le recensioni, se queste sono spontanee o fatte su esplicita richiesta del venditore, se sono tutte recensioni di persone paganti o se alcune sono fatte da persone cha hanno avuto il prodotto in omaggio o in offerta.
Su come devono essere le recensioni in base alla Direttiva Omnibus,
qui puoi leggere un approfondimento.
Sanzioni in caso di inadempienza della Direttiva Omnibus
Secondo quanto previsto dalla Direttiva, le sanzioni in caso di inadempienza di quanto stabilito, sono varie ma possono arrivare al 4% del fatturato annuo che l’azienda ha prodotto nello stato membro.
Nel caso in cui non siano disponibili né reperibili le informazioni economiche necessarie per tale calcolo, la sanzione sarà pari ad almeno 2 milioni di euro.