Diritto d’autore e copyright sono la stessa cosa? A stretto rigore no, non proprio. In cosa consiste la legge sul diritto d’autore e in che termini tutela la paternità di un’opera? Ti spiego tutto in questo approfondimento

Prima notizia: spesso usiamo la parola copyright e diritto d’autore come sinonimi, ma in realtà, ad essere super precisi, si tratta di due forme diverse di tutela, appartenenti a due diversi sistemi giuridici.

Cerchiamo di capire meglio le differenze tra i due termini e quali normative tutelano il nostro diritto ad essere riconosciuti come autori e titolari delle nostre opere di ingegno.

Se mi segui anche su Instagram saprai che ho anche fatto dei reel che, in breve, riassumono alcune cose importanti da sapere sul diritto d’autore (e su moltissime altre cose che hanno a che fare con il diritto, soprattutto digitale). Se non mi segue su Instagram, quando appena detto è un buon motivo per iniziare a farlo, non trovi?

Nel ricordare che le regolamentazioni sul diritto d’autore si applicano in toto anche alle opere digitali, ai contenuti di blog e siti web, alle foto, ai podcast e a tutti i prodotti della vostra prolifica testolina, vi rimando a questo articolo in cui spiego cosa fare nel caso in cui sospettaste di essere vittime di violazione del vostro diritto d’autore.

Io sono Valentina Fiorenza, avvocata esperta di diritto digitale, contratti e… di quelle cose scritte in piccolo.

Esistono differenze tra diritto d’autore e copyright? E se sì, quali sono?

Partiamo dal dato lessicale:

Il termine “copyright” è, letteralmente, il “diritto di fare copie”. Nasce in un’epoca in cui libri e stampatori erano molto in voga ed è un termine che viene usato nel diritto di stampo anglosassone (quindi lo troviamo più facilmente nei paesi di common law) e, in genere, regolamenta gli accordi tra autore di un’opera e l’editore o chiunque ne acquista parte dei diritti;

il diritto d’autore, invece, afferente ai paesi di civil law, comprende, già dalle sue origini, non solo il “diritto di fare copie” ma anche tutta un’altra serie di diritti appartenenti all’autore.

Tuttavia, col tempo e con la maggiore labilità dei confini dovuta alla crescita di internet e alla globalizzazione, le distanze tra i due concetti si sono fatte sempre più sottili tale che, ad oggi, possiamo, seppur con alcuni distinguo, utilizzare i termini come sinonimi e quindi parlare di “copyright” per intendere “diritto d’autore”.

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La differenza sostanziale che a tutt’oggi permane, però, è che la sistematica del copyright – che generalmente riconosciamo grazie al simbolo grafico © – prende in considerazione tutta una serie di diritti che hanno a che fare con una utilizzazione meramente economica dell’opera: l’autore può egli stesso – oppure cedendo il relativo diritto stabilmente o temporaneamente a uno o più terzi – effettuare copie, tradurre, adattare, modificare l’opera e, in genere, esercitare tutti i diritti concessigli dalla legge e che gli permettano di ottenere un guadagno mediante, tra l’altro, le c.d. royalties.

Si tratta, tuttavia, ed è bene precisarlo perchè qui sta la differenza sostanziale tra i due sistemi, di una tutela prettamente economica, a differenza di quello che avviene per il diritto d’autore secondo l’ordinamento giuridico italiano.

Apriamo una piccola parentesi: che sussista tutela di copyright su un bene dell’ingegno significa che il titolare può inibire gli usi non autorizzati della sua opera effettuati da terzi o comunque statuire chi può fare cosa con la sua opera.

A tal proposito, soprattutto per gli autori emergenti, è nata un’organizzazione – la Creative Commons – senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di coniugare i diritti degli autori, la circolazione delle opere e il loro utilizzo in maniera legale, mediante licenze.

L’autore, scegliendo di apporre una di esse sulla propria opera, indica chiaramente quali sono gli usi (a scopo di lucro o meno) e le eventuali modifiche che i terzi possono effettuare.

Qui, una guida ai Creative Commons.

E’ appena il caso di dirlo che, nel caso del diritto d’autore, a differenza che per la marchi e brevetti, il diritto nasce con la stessa creazione dell’opera ma lo diremo meglio più avanti.

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Che cosa è il diritto d’autore?

Il diritto d’autore per la legislazione italiana è una privativa che lo Stato concede al creatore d’ingegno.
Tale privativa si applica a tutte le opere di cultura, arte letteraria o figurativa, performance ecc., dal momento della loro creazione.

Qual è la ratio che sottende questa tutale? In parole povere, perchè io che invento una canzone bellina devo poter aver un diritto sulla sua riproduzione? Perchè non diventa patrimonio di tutti?
Perché se il creatore d’ingegno non avesse dei diritti derivanti dallo sfruttamento della propria opera, sarebbe costretto a trovare un lavoro di ripiego per pagare le bollette e il tempo da dedicare all’arte si ridurrebbe sensibilmente, fino ad azzerarsi;

e se tutti i creatori d’ingegno non creassero più, vivremmo in un mondo povero e bieco, senz’arte e guizzi d’ingegno.

Pertanto lo Stato, concedendo i diritti al creatore di ingegno e permettendogli di sostentarsi tramite il pagamento dei diritti d’autore, arricchisce la collettività di bellezza ed arte. Il creatore d’ingegno, dal canto suo, continua a creare opere. Sarebbe quella che i negoziatori definiscono una situazione win/win!

Una peculiarità poi del diritto italiano su questo tema, è quella di riconoscere all’autore, diritti materiali e morali.

I diritti materiali d’autore

diritto d'autore - debby-hudson- unsplash
ph. Debby Hudson- unsplash

Nella normativa che tutela il diritto d’autore, la legge n. 633 del 1941, si contemplano i diritti materiali, cioè i diritti che l’autore possiede per poter guadagnare con l’opera, quando essa viene usata, riprodotta, rielaborata.

Ad esempio, l’autore di un libro ha il diritto di creare opere derivate, cioè nuove storie basate sulla storia (ad esempio spin-off) , opere teatrali, versioni filmiche, merchandising, ecc.

I diritti sono trasmissibili, quindi possono essere ceduti in tutto o in parte, ad esempio ad una casa di produzione cinematografica, e possono anche essere trasmessi agli eredi.

I diritti morali d’autore

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ph. Cuma Umac – unsplash

Nella legge che tutela il diritto d’autore c’è anche la parte relativa alla tutela dei diritti morali; questi consentono, anche quando l’autore si è spogliato dei diritti materiali, di mantenere una sorta di legame con la propria opera.
Sul piano pratico, i diritti morali d’autore consentono al padre/madre di un’opera di mantenere:

  • il diritto di essere riconosciuto come autore/autrice di un’opera;
  • di pronunciarsi in merito ad eventuali modifiche o rielaborazioni che possano snaturare il concetto dell’opera originaria o gettare discredito sull’autore o sull’intera opera.

Attenzione: l’autore che si sia totalmente spogliato dei diritti sulla propria opera, non ha sempre azione nei confronti di colui che detiene attualmente tali diritti.

Un autore, sempre titolare di diritti morali, non si può opporre a tutte le modifiche dell’opera (del resto, perché allora l’acquirente avrebbe sborsato i quattrini se non avesse il potere e il diritto di apporre modifiche o stravolgimenti all’opera?) ma solo a quelle che hanno le determinate caratteristiche sopra descritte.

Per la cronaca, questo diritto non è cedibile e non è neanche trasmissibile agli eredi ma è proprio dell’autore.

Come dimostrare di essere titolare dei diritti di un’opera

Ora però veniamo alla domanda fondamentale: visto che la creazione dell’opera, a differenza che in caso di marchi e brevetti, è elemento costitutivo del diritto, nel caso serva, come posso dimostrarlo, in caso di controversia?
Ci sono alcuni modi classici (che, a mio modestissimo avviso, al momento dello stato della tecnica possono essere dei semplici indizi) come ad esempio:

  • la data di creazione del file
  • l’averla (o l’essercela) mandata via e-mail
  • l’averla diffusa prima di chiunque sui nostri canali web
  • come si faceva un tempo, inviandocene una copia affrancata e bollata dall’ufficio postale (la data del timbro fa fede)

Quello che però, a mio avviso, ad oggi, è utile per ottenere data certa e autore (elemento che ci indica come primi creatori dell’opera) è una certificazione online mediante blockchain (trovate svariati siti che offrono questo servizio, chiedete ai motori di ricerca).

Possono sembrare di primo acchito concetti complessi (e in caso di dubbi, noi avvocati esistiamo anche per sedarli. Non sempre, ma capita), ma val comunque la pena di approfondire soprattutto se crediamo e diffondiamo opere di ingegno di vario tipo, nell’epoca del web e della diffusione selvaggia dei contenuti.