L’esclusione di responsabilità in un contratto non è uno scudo contro ogni imprevisto o possibile controversia: quando serve e quando non ti tutela in toto come professionista

Mie dolci anime candide, io vi vedo quando vi auto esonerate da qualsiasi responsabilità presente, passata e futura.

Vedo contratti, ma anche preventivi, vedo documenti legali sui vostri siti e condizioni generali di contratto e vendita con clausole di esclusione responsabilità che sembrano esonerarvi da tutto, da eventuali inadempienze dovute a terzi, da mancate consegne, da tutti i rimpianti della vostra vita… pure da quel tegolino sottratto dalla dispensa nel lontano ’94 (io trafugavo barattoli di Nutella dalla cucina di mio zio, per dire).

Ora, alcune esclusioni sono giuste e sacrosante, altre un pò meno.

Il concetto generale, che riprenderemo in chiusura di quest’articolo è che se esercitiamo un’impresa professionalmente, ce ne prendiamo oneri ed onori (un pò come quella storia che fa “in salute e in malattia, finchè morte non vi separi”), molti dei quali stabiliti dalla legge, come spesso da essa sono stabiliti limiti e confini delle esclusioni di responsabilità che non possono essere arbitrarie ma che hanno una ratio legis ben precisa.

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Spesso, infatti, di buona parte delle responsabilità dalle quali ci esoneriamo arbitrariamente, siamo responsabili e le nostre difese crollerebbero miseramente davanti ad un giudice. Soprattutto se ad agire in giudizio è stato un consumatore.

In effetti, in quanto professionisti – con una posizione di prominenza informativa sulla nostra controparte consumeristica – seppur molto bravi, siamo esposti all’errore del rischio umano di essere meno bravi del solito e arrecare danno a chi acquista un nostro servizio ed è quindi opportuno che la legge ponga degli eventuali correttivi a tutela del consumatore.

Del resto, facciamocene una ragione: “chi non fa, non sbaglia” ma se facciamo, cerchiamo di essere preparati ad affrontare le conseguenze dei nostri possibilissimi errori.

Vediamo allora quali cautele usare nelle nostre clausole di esclusione di responsabilità.

Sono Valentina Fiorenza,
avvocata esperta di diritto digitale e…
di “quelle cose scritte in piccolo” sui nostri contratti.

Che cosa è l’esclusione di responsabilità

Si dice Esclusione di responsabilità quell’insieme di clausole scritte in un accordo (contratto, preventivo, scrittura privata, condizioni generali di vendita sui nostri e-commerce) che stabiliscono in quali casi non ci riteniamo responsabili dell’eventuale inadempimento, totale o parziale, di un atto/fatto/prestazione stabilita nel contratto.

Parentesi doverosa: per poter parlare di esclusioni di responsabilità legittime o meno è necessario, in primis, valutare che tipo di contratto abbiamo davanti:

si tratta di un accordo B2B (Business to Business)? – sarà tale, ad esempio, il contratto che il SMM stipulerà con l’attività di ristorazione che necessita una gestione social oppure quello con cui il travel blogger si impegna a raccontare e pubblicizzare una struttura ricettiva;

o si tratta di B2C (Business to Consumer)? – sarà tale, in questo caso, il contratto con cui un insegnante di yoga vende i suoi corsi a praticanti non professionisti oppure un negozio di scarpe venda i suoi prodotti ad avvocate bionde ed addicted come me.

Sì, la differenza è di non poco conto perchè nel primo caso, le parti hanno molta più autonomia; nel secondo, come ribadisco molto spesso anche su Instagram, la legislazione tende a proteggere in maniera molto forte (a volte troppo forte, my two cents) il consumatore e quindi c’è uno spazio di manovra molto inferiore.

Però non anticipo niente, ve lo dico meglio dopo...

Spesso i contratti hanno troppe clausole di esclusione di responsabilità fuori luogo e fuori logica, che servono più che altro da deterrente, probabilmente non reggerebbero il sindacato di un giudice.

Prima di procedere, potrebbe interessarti sapere cosa fare prima di firmare un contratto come freelance.

Vediamo alcuni casi in cui l’esclusione di responsabilità non è efficace e perché.

Non possiamo eliminare responsabilità connesse al contratto.

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ph. Dimitri Karastelev, unsplash

In soldoni, quando stipuliamo un contratto e in esso è indicata la nostra prestazione (cosa e come lo facciamo, in che tempi, se ci impegniamo in prestazioni accessorie ecc); la prestazione indicata deve essere adempiuta ESATTAMENTE.

Non a metà, non per tre quarti, non solo quello che ci piace: dobbiamo adempiere a tutto quanto pattuito e come pattuito. Se non lo facciamo, salvo casi specifici, siamo passibili di responsabilità varie e risarcimenti annessi in base a quanto abbiamo indicato in contratto.

Il cliente impugna il contratto e il giudice gli/le dà ragione

Anche se è stata indicata in sede contrattuale un’esclusione di responsabilità in determinate casistiche, non è detto che impugnando il contratto il cliente non abbia la meglio e un giudice non dichiarati, invece, una qualche responsabilità della parte.

Anzi, il più delle volte quando un cliente impugna un determinato contratto, se questo non è redatto con criterio, può trovarsi in una notevole posizione di vantaggio, soprattutto se il contratto regolava un accordo B2C, cioè da azienda (noi) a consumatore.

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ph. Debby Hudson- unsplash

L’esclusione di responsabilità del B2B è diversa dal B2C

Mi raccomando, lo abbiamo già detto qualche paragrafo più su, accordi e contratti che facciamo con altre aziende (B2B, cioè Business to Business, da azienda ad azienda) sono diverse da quelli che facciamo con i consumatori (B2C, cioè business to customer, da azienda a consumatore).

La legge infatti garantisce al consumatore maggiori tutele, dal momento che lo considera l’anello debole di un rapporto, per cui alcune pratiche perfettamente valide in un rapporto B2B sono abusive nei confronti del consumatore.
Ho scritto un altro articolo in cui ti spiego meglio che cosa si intende per consumatore e chi si occupa della loro tutela.

I casi (complessi e spinosi) di responsabilità oggettiva

A proposito di esclusione di responsabilità è appena il caso di accennare ad un fattispecie prevista dal codice civile e varie leggi speciali che, vi giuro, se ce l’avete contro e siete l’avvocato, fate prima a fare bungee jumping senza elastico: sto parlando della responsabilità oggettiva.

Questa previsione legislativa prevede che il soggetto in capo a cui essa è posta sarà comunque responsabile dell’evento, indipendentemente dal suo eventuale status soggettivo cioè se ha agito con dolo, colpa grave e colpa lieve.

Un pò come quando si rompeva/spariva qualcosa a casa di nonna ed era colpa mia a priori e non c’era verso di cercare di dire che ero scivolata, mi aveva spinta mia sorella, era stato il gatto: nada, era comunque colpa mia. Ecco, la responsabilità oggettiva, semplificando all’osso, implica questo. Tuttavia c’è una scappatoia cioè la prova del caso fortuito; dimostrare, cioè non si sarebbe potuto fare nulla per evitare l’evento dannoso e/o il perimento della cosa.

Per la cronaca, non dico che sia impossibile provare il fortuito quando la legge attribuisce una responsabilità oggettiva ma è veramente molto molto molto difficile.

Ad ogni modo, è possibile rintracciare responsabilità oggettive (o “quasi oggettive”), ad esempio, nel settore dei trasporti in genere, siano essi terrestri, aerei o marittimi.

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C’è qualcosa, quindi, di cui possiamo non essere responsabili?

Ci sono dei casi in cui l’esclusione di responsabilità ha un senso e ci tutela realmente. Ad esempio quando il verificarsi di un evento:

  • non dipende in alcun modo da noi;
  • dipende dalle azioni di un terzo, se con questo non abbiamo alcun tipo di rapporto;
  • dipende dalle azioni di un terzo, se questo non è soggetto alla nostra vigilanza.

Facciamo un paio di esempi:

Situazione 1.
sono un web master e ho la commessa di “rifare” un sito web, seguendo un brief del cliente e con delle tempistiche indicate in un contratto e in un preventivo (che, OVVIAMENTE, ho fatto redigere, leggere al cliente e poi è stato firmato da entrambi).

Dal momento che ho dei dipendenti, perché ho molto lavoro, parte di questo lavoro di rifacimento viene affidato ad uno di essi il quale, per errore o malafede, distrugge interamente la struttura del sito, che era semplicemente da ritoccare.

In tal caso, nonostante il danno sia stato commesso da una terza persona, poichè questa era sotto la nostra vigilanza, risponderemo del danno.

Situazione 2.
Consegno il sito, nel quale ho caricato un moderno plug-in per l’editor delle pagine. Ma lo stagista del cliente non lo sa usare, preme un tasto e tutta la home page salta, il sito sparisce ed implode (quando il potere dei plug in incontra quello degli stagisti, accade questo e altro).
In tal caso il professionista non ha alcuna responsabilità.

Il messaggio di oggi è rivolto soprattutto a professionisti e aziende, dunque: nello svolgimento dell’attività d’impresa, nella stipulazione dei contratti, nei rapporti con fornitori e dipendenti, siamo responsabili di molte cose.

Quest’assunzione di responsabilità è quello che ci rende credibili agli occhi del cliente. Per cui, limitiamo al minimo le pretese di esclusione di responsabilità, per etica, ma anche perché 8 volte su 10 sono legalmente incorrette.