Recesso e e-commerce: cosa cambia dal 19 giugno 2026

Il diritto di ripensamento è croce e delizia per consumatori e professionisti. Esso fa parte di quella “garanzia sociale” secondo cui una persona deve poter comprare online in modo semplice e sicuro; peccato che spesso recedere da un contratto stipulato online si riveli un vero e proprio incubo per il consumatore che decida di tornare sui suoi passi. Con i nuovi obblighi legali in vigore dal 19 giugno 2026 per tutti i siti e-commerce, tuttavia, il recesso dovrà essere funzione concreta, facile da usare, integrata dentro il sito. In pratica, il recesso si trasforma una vera e propria “user journey” obbligatoria, con pulsanti e moduli dedicati.

Quindi sì, ti consiglio di leggere fino in fondo questo articolo per capire di cosa stiamo parlando.

Foto di Nataliya Vaitkevich | Pexels | giugno 2026

Un pò di contesto: dal “vecchio” al “nuovo” recesso

Il diritto di recesso o, per essere più precisi, quello al ripensamento, è da sempre stato un punto fermo della disciplina consumeristica: l’utente non ha possibilità – in un acquisto a distanza – di valutare effettivamente il servizio/prodotto proposto in vendita; per questo motivo la legge gli offre quel periodo di 14 giorni per decidere se effettivamente il prodotto/servizio è quello che credeva. Fino ad oggi, nel caso in cui il consumatore decidesse di restituire il prodotto/servizio, dovrebbe inviare una comunicazione al professionista indicando chiaramente la sua volontà di slegarsi dal contratto. Il Codice del Consumo prevedeva già una “comunicazione tipo” di recesso che – di buona norma – doveva essere inserita nelle condizioni contrattuali. Inoltre, il professionista poteva mettere a disposizione del consumatore un modulo di recesso online; questa, tuttavia, era una facoltà, che, ahimè, in pochi hanno implementato.

Molti titolari di siti hanno sempre fatto orecchie da mercante a queste disposizioni, considerando l’obbligo di recesso più una seccatura che una tutela del proprio cliente.

Il risultato?

Consumatori che non sanno se e come possono recedere, email che non si trovano, condizioni contrattuali più che confusionarie e conferme che non arrivano. Con un abbondante corollario di fiducia persa, impiego ulteriore di risorse nella gestione dei reclami e contestazioni alle Autorità preposte.

Dal 19 giugno 2026, però, le cose cambiano.

L’obbligo del recesso (ove previsto, ci sono dei casi – pochi e circoscritti – in cui ci sono legittime eccezioni al diritto di recesso) permane ma si arricchisce; per i contratti a distanza conclusi tramite un’interfaccia online, ai sensi del nuovo art.54bis del Codice del Consumo, il professionista deve consentire al consumatore di recedere dal contratto anche tramite una “funzione di recesso” sul sito.

Lo scopo è quello di rendere l’esercizio del diritto semplice e immediato, evitando ostacoli pratici (email da cercare, lettere raccomandate, numeri di telefono ecc.) e garantire la tracciabilità delle richieste.


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Cosa deve comparire sul sito: la “funzione di recesso” e il pulsante dedicato

L’articolo 54-bis richiede che, per i contratti conclusi online, il sito metta a disposizione una funzione elettronica di recesso. Essa deve permettere al consumatore di compilare e inviare una dichiarazione di recesso online, con cui informa il professionista della propria volontà di sciogliere il contratto.

La norma, fortunatamente!, è molto concreta anche sul piano dell’interfaccia: la funzione di recesso deve essere indicata chiaramente con le parole: “recedere dal contratto qui” oppure con una formula equivalente, ma altrettanto chiara e inequivocabile

[quindi per favore, evitiamo filosofici giri di parole, affabulazioni degne di ciarlatani da quattro soldi per gettare un pò di fumo negli occhi e far apparire che formalmente stiamo rispettando l’obbligo. La norma richiede che sia immediatamente intuibile che si può recedere cliccando proprio su quel pulsante.]

Inoltre il pulsante deve essere ben visibile sull’interfaccia online; facilmente accessibile per il consumatore e disponibile in modo continuativo per tutto il periodo in cui il diritto di recesso può essere esercitato.

[niente cacce al tesoro, ci siamo capiti?]

E’ palese quindi che questa nuova previsione impatti direttamente sul design delle pagine account/ordini (es. area “I miei ordini”), sulla struttura di footer, menù e link relativi a “resi e rimborsi”, sulle indicazioni nelle Condizioni Contrattuali e sulla visibilità della funzione per tutto il periodo di recesso (di regola 14 giorni, ma con possibili estensioni se l’informativa non è stata fornita correttamente. Spoiler: se non fornisci le informazioni in maniera corretta questo odiato/amato diritto di recesso può allungarsi fino ad un anno).

Foto di Nataliya Vaitkevich | Pexels | giugno 2026

I moduli di recesso online e le conferme

Intendiamoci, la funzione di recesso non è un semplice link generico ma deve guidare il consumatore a inserire (o confermare) alcune informazioni minime obbligatorie nella dichiarazione di recesso online che permettano di identificare con esattezza il contratto da cui si vuole recedere, come ad esempio i dati anagrafici del consumatore, l’indicazione del numero d’ordine, la data ecc. Il sistema deve prevedere una conferma dell’effettuazione del recesso e inviare una ricevuta per l’avvenuto recesso.

Attenzione: questi elementi si affiancano – e non sostituiscono – il modulo tipo di recesso previsto dall’allegato al Codice del Consumo, che resta un riferimento importante e che il professionista deve indicare tra le informazioni precontrattuali.

Il recesso non è la sola cosa che devi attenzionare. L’informativa precontrattuale, questa sconosciuta

Il nuovo articolo 54-bis, di cui abbiamo parlato finora, va letto insieme agli obblighi informativi che il professionista ha nei confronti del consumatore prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza.

[Giusto per essere chiari: questi obblighi esistevano anche prima del momento in cui stai leggendo questo articolo e, certamente, prima del 19 giugno 2026. Se ne stai venendo a conoscenza adesso ma fai impresa da molto più tempo, male, molto male, mio piccolo passerotto implume.]

L’articolo 49, comma 1, lettera h), modificato anch’esso dal d.lgs. 30 dicembre 2025 n. 209, impone e ribadisce l’obbligo di informare il consumatore, in modo chiaro e comprensibile, sulle condizioni, sui termini e sulle procedure per esercitare il diritto di recesso.

Per un sito web, questo significa che tutte le pagine interessate (come, ad esempio le condizioni contrattuali che lasci a prendere polvere) devono essere aggiornate per spiegare chiaramente come si esercita il recesso online, conformemente ai nuovi obblighi legali.

La mancata o scorretta informazione sul diritto di recesso può, ribadiamolo, dilatare i termini di recesso fino a dodici mesi oltre il termine ordinario e ha già portato in passato a contestazioni da parte delle Autorità e dei giudici.

[Il che vuol dire che non solo devi allungare questo diritto di recesso fino un anno, non solo devi spendere per una causa o contestazione varie, non solo potresti beccarti una multa ma anche, alla fine, devi comunque concedere quel diritto di recesso al consumatore. Vista così non è un grande affare non adeguarsi gli obblighi, vero?]

Foto di www.kaboompics.com | Pexels | giugno 2026

In parole povere. Spunti pratici

Visto che la vostra Avvocata Bionda del cuore vi vuole bene, vi indico un paio di elementi che vi possono essere utili come check list operativa. Ti consiglio quindi, nel più breve tempo possibile di:

  • Mappare tutti i punti di contatto in cui il consumatore può aver bisogno di recedere (area personale, email di conferma d’ordine, FAQ, ecc.).
  • Inserire (o riprogettare) la funzione di recesso, assicurandoti che:
    • il pulsante o link sia facilmente visibile e accessibile;
    • la dicitura sia chiara (“recedere dal contratto qui” o equivalente);
    • la funzione sia disponibile per tutto il periodo di esercizio del recesso.
  • Implementare un modulo di recesso online che raccolga le informazioni richieste dalla norma e inserire un flusso di email che preveda le conferme e le notifiche di ricevimento;
  • Aggiornare i testi legali (condizioni generali, informativa sul recesso ecc.) per allinearli ai nuovi obblighi legali.

Adeguarsi sempre. E farlo bene.

Lo dico da anni: adeguarsi alla normativa vigente, tempo per tempo, non è qualcosa che riguarda soltanto i grandi: riguarda tutti coloro che hanno deciso di fare impresa anche nel digitale. E non è solo – e non lo è mai stata – questione di contestazioni, multe, problemi vari. Quelli ci sono, ovviamente. Drenano energie, denari e pensieri verso problematiche evitabilissime.

Adeguarsi, e farlo bene, consente di gestire al meglio il rapporto col consumatore, le tempistiche e la prova del recesso. Quest’ultimo aspetto, in particolare, è un innegabile vantaggio per l’impresa perché consente di evitare “attacchi” da parte dei classici furbetti.

Ma soprattutto, consente di costruire fiducia degli utenti verso il proprio brand, mostrando trasparenza e correttezza nelle fasi pre e post‑vendita. Ricordandosi sempre che la fiducia dei consumatori è qualcosa che ogni impresa deve costruire con forza e determinazione. E che non può assolutamente permettersi di perdere.

Avv. Valentina Fiorenza

Esperta in diritto digitale e proprietà industriale. Siciliana. Bionda. Fatta di sole, di sale e di lava

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