Il diritto prevede diversi tipi di responsabilità. Non solo quella contrattuale, che nasce, appunto, da un rapporto contrattuale ma anche quella chiamata “precontrattuale”. Sorpresi? Oggi parliamo proprio di quest’ultima, che si può configurare sia nei confronti dei privati cittadini sia nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Ogni volta che concludiamo o vogliamo concludere un accordo con qualcuno (e quindi stipuliamo o vogliamo stipulare un contratto), il legislatore pone alla base delle trattative e delle intenzioni dei contraenti, un presupposto imprescindibile che è la buona fede.
La mancanza di buona fede, insieme ad altri elementi, può portare ad una responsabilità: quella precontrattuale. Questo è un argomento poco conosciuto dai non giuristi, ma si tratta di un aspetto molto importante (e per questo ne ho parlato su Instagram – dove ti aspetto sempre – ) che il bravo legislatore ha messo a punto per mettere la buonafede tra le parti alla base di ogni rapporto, persino antecedente alla stipula effettiva di un accordo scritto e firmato.
[Disclaimer: vista la vastità e la tortuosità dell’argomento, oltre gli elevati tecnicismi, questo articolo vuole dare appena un accenno della questione a mero scopo informativo generale]
Differenza tra responsabilità contrattuale e responsabilità precontrattuale
La responsabilità contrattuale, ça va sans dire, è la serie di oneri che legano due parti per che abbiano stipulato un accordo di qualsiasi tipo (es: vendita e fornitura di un bene, servizio, prestazione).
Facciamo un esempio terra-terra: Azienda A. ha bisogno di una consulenza legale, io sono disposta ad effettuarla, stipuliamo il nostro bel contratto; se una delle due parti viola uno o più punti del contratto, nascerà, in capo alla parte che ha disatteso l’accordo, una responsabilità derivante da quella violazione. Questa è quella che può essere definita responsabilità contrattuale.
In alcuni casi però, le responsabilità che sottendono la chiusura di un accordo ante tempo o addirittura il non arrivare all’accordo stesso, può derivare da una fase antecedente alla stipulazione, ed è qui che entrano in ballo le meno note eppur molto importanti responsabilità precontrattuali.
Responsabilità precontrattuali: esempi e definizione
Partiamo con un esempio: ipotizziamo di essere in trattativa per la stipulazione di un contratto, ci scambiamo informazioni e parliamo di progetti che, ad un certo punto, non si concretizzano per… varie ed eventuali.
Questo contratto può non concretizzarsi perché dopo un iniziale accordo si è giunti ad un disaccordo, ad esempio, io chiedo una tariffa/salario troppo alto e non voglio trattare, l’azienda chiede orari di lavoro per i quali non sono disponibile e va tutto in vacca.
Capita, facciamocene una ragione.
In questo caso, genericamente, non si parla di responsabilità precontrattuale.
Ma ci sono altri casi in cui l’accordo non va in porto per una premeditata intenzione, che il legislatore (ma non solo) chiama malafede.
Esempio: un’azienda non è davvero interessata a concludere una stipulazione, ma finge di esserlo perché vuole “far perdere tempo” all’altra parte al fine di non fargli stipulare un altro accordo, magari con un competitor.
Altro esempio di responsabilità precontrattuale: propongo un bene o un servizio ad un cliente (privato o azienda) e anche nella fase antecedente la stipula e firma del contratto, sono consapevole dei difetti e problematiche che rendono il bene o servizio non adatto al cliente con il quale sono in fase di pre accordo, eppure taccio tali problematiche di cui sono a conoscenza.
Ultimo esempio di responsabilità precontrattuale (ne potrei fare mille altri ma sono certa che già qui siete sul pezzo):
Faccio colloqui con un’azienda non al fine di chiudere un reale contratto ma al fine di carpire informazioni aziendali da fornire a competitor, intraprendendo un processo di scambi informazioni sensibili che Matt Damon in The departed , scansati proprio.
Tutti questi comportamenti, rientrano nelle responsabilità precontrattuali.
Il Codice Civile ci dice infatti chiaramente che nelle trattative precontrattuali, volte alla stipulazione di un contratto, le parti devono mantenere la buonafede e la trasparenza nei rapporti.
Responsabilità precontrattuale della PA
La Pubblica Amministrazione, benchè spesso in una posizione non paritaria con il cittadino, è stata in più occasioni ritenuta passibile di violazione relativa agli obblighi di trasparenza e buona fede in fase precontrattuale, tanto che, ormai, si ritiene pacifica la configurabilità di tali violazioni in capo alla P.A.
Quando? Ad esempio nel caso in cui l’Amministrazione abbia preteso l’anticipata esecuzione di un contratto mentre si era in attesa della conferma definitiva (poi negata); oppure nel caso in cui l’Amministrazione commetta, nella stesura di un bando, un errore ingiustificabile (immaginatelo come un errore che pure mio nipote di 2 anni e mezzo riuscirebbe ad evitare – chiaramente contestualizzando il tutto, eh! ) che determini l’annullamento dell’intero procedimento di gara (e non parliamo di bruscolini: parliamo di risorse pubbliche, di aspettative e interessi dei soggetti partecipanti alla gara…insomma, un bel casino!).
Quali sono i risarcimenti e i danni relativi alla responsabilità precontrattuale?
A che cosa ammonta la responsabilità precontrattuale? Che tipo di danno viene risarcito in caso di malafede nei rapporti antecedenti e propedeutici ad un contratto?
Nel caso degli oneri per responsabilità precontrattuale si parla di risarcimento dell’interesse negativo.
L’Interesse negativo riguarda l’onere economico proporzionato al tempo perso, alle spese sostenute (ad esempio, le spese per andare in sede dell’azienda, magari al di fuori della nostra città, per la parte di trattativa, colloquio, ecc.), e le occasioni perdute.
Ad esempio, se io intraprendo una trattativa con un’azienda ai fini dell’assunzione ma essa non va a buon fine perché, si scopre, l’azienda aveva già deciso di assumere altri (i casi di concorsi e bandi farlocchi, già assegnati), e questo è dimostrabile, anche i miei mancati colloqui con altre aziende potenzialmente interessate nella mia figura possono rientrare nella valutazione economica al fine di un risarcimento per responsabilità precontrattuali.
Non viene risarcito, invece, l’interesse positivo, cioè quello che avremmo ottenuto stipulando il contratto.
Parlare velocemente e in modo esaustivo di responsabilità precontrattuale non è semplice, ve lo avevo anticipato in apertura: ma avere una prima e basica consapevolezza della responsabilità che antecede un contratto è utile per far rizzare le antenne civiche ogni volta che un vostro accordo non va a buon fine per dinamiche… “strane”.
Ovviamente, in tali casi, prima di liberare i cani e denunciare cose a caso sul web, rivolgiti ad un legale che ti indirizzerà verso azioni ben più utili.