Ma è davvero il consumatore che “sceglie”? E fino a che punto ha gli strumenti per scegliere bene e quando servono le tutele? E poi, ma chi è questo “consumatore”?

Chi è il “Consumatore”? Ammettiamolo, non è certamente una definizione lusinghiera quella che è stata affibbiata dalla normativa. A vederla con gli occhi del polically correct sembrerebbe una parola che faccia riferimento a quei consumi compulsivi e tanto deprecati che stanno mandando il mondo in malora. Tuttavia, credo semplicemente che abbia un significato neutro. Potremmo intendere il consumatore come “colui che acquista e si procura beni di consumo”. Che ne dite, regge?

Ciò detto e tolte le mie riflessioni bionde sulle parole belle e brutte, sarebbe opportuno capire quando, in effetti, possiamo definirci consumatori o meno. E soprattutto, perchè è così importante capire quando lo siamo o no.

Cerchiamo di capire anche perché viene “protetto” manco fosse un panda (attenzione, bella notizia del tutto OT: i panda non sono più nella lista di animali in via di estinzione. Una bella ola bionda per i panda!)
E pure quali sono gli organi che possono proteggerlo.

Chi è “il consumatore”

Sono Valentina Fiorenza,
per alcuni nota sul web come The Blond Lawyer.
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di legge, umanità e un po’ di “cose bionde”

Il consumatore è colui il quale agisce al di fuori della propria attività di impresa. Secco, chiaro, conciso. Per la precisione, secondo l’art. 3 del Codice del Consumo, si tratta de «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».

E che cosa significa?!

Concettualmente (ma anche legalmente), questa veloce definizione indica che chiunque, dall’imprenditrice multimilionaria all’artigiano di un piccolo paese, dall’avvocata al maestro di suola media, nel momento in cui acquista o anche solo semplicemente sceglie o paventa l’ipotesi di acquisto di un prodotto di cui ha un qualunque tipo di bisogno, se è del tutto estraneo alla propria attività lavorativa, è un consumatore.

Sembra facile? No, non lo è, per niente.

Perché il consumatore ha bisogno di tutele?

etica aziendale e vendite
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La storia parte un pò da lontano. C’era un periodo in cui le aziende facevano il bello e il cattivo tempo e in cui chi acquistava non si vedeva riconoscere tutele. Tempi oscuri per i consumatori di tutto il globo! (ok, ammetto di essermi fatta prendere la mano dalla vena narrativa). Ad un certo punto, e viste anche le tante richieste di tutela giurisdizionale, il legislatore si è detto: “Ragazzi, un momento, qua c’è qualquadra che non cosa!” (confesso che non sono sicura che sia andata proprio così)

Cos’era quella cosa che non quadrava? Una semplicissima constatazione di fatto: il consumatore non ha nè lo stesso potere contrattuale dell’azienda, nè le stesse conoscenze che possono indurlo ad operare una scelta completamente consapevole.

Per quanto informato, per quanto attento, per quanto appassionato di una determinata materia/prodotto/argomento, il consumatore non potrà mai avere le stesse conoscenze del prodotto e del mercato che ha chi produce/vende/crea: la loro relazione sarà sempre sbilanciata. Motivo per cui occorre una tutela maggiore per la parte più debole del rapporto contrattuale.

Facciamo due esempi terra terra: Io sono un’Avvocata e se devo acquistare un meraviglioso paio di stivaletti rossi per affrontare le giornate autunnali con stile, potrò solo limitarmi ad accertarmi della bontà apparente del prodotto e della sua comodità.

Potrei eventualmente concionare sul contratto, sull’offerta al pubblico, su un’eventuale problematica di aliud pro alio ma null’altro.

Se, ad esempio, le scarpe presentano stampigliato un meraviglioso MADE IN ITALY ma sono prodotte in Paesi Extra Ue io non avrò modo di saperlo o di accorgermene. Probabilmente un altro produttore di scarpe, in base all’azienda produttrice delle scarpe o al tipo di assemblaggio, potrebbe essere capace di riconoscere ad uno sguardo l’autentico MADE IN ITALY.

Se, invece, un’imprenditrice digitale viene da me perché ha bisogno di un documento per il sito web, come la privacy policy o le condizioni di contratto, starà agendo in qualità di professionista perchè si tratta di un’attività connessa alla sua attività d’impresa.

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Capita dunque, per grandissime linee, la differenza tra consumatore e professionista (se non l’avete capito non preoccupatevi, a volte si tratta davvero di distinzioni molto sottili e su cui la giurisprudenza e la dottrina hanno buttato sangue e fiumi d’inchiostro), cerchiamo di capire quali sono le tutele per il consumatore che ritenga di aver subito una problematica contrattuale nel suo rapporto con un’azienda, di aver visto una pubblicità ingannevole, di aver assistito, sostanzialmente, ad una violazione dei suoi diritti.

Quali organi e codici tutelano il consumatore?

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Il legislatore italiano aveva già inserito nel Codice Civile alcuni parametri di tutela (art 1469bis e seguenti) per la disciplina del contratto del consumatore; con la normativa europea gli articoli in questione sono stati assorbiti e notevolmente ampliati dal c.d. Codice del Consumo.

Si tratta di una legge piuttosto completa e che disciplina moltissimi dei rapporti tra le aziende e consumatori e che tra le altre cose presenta un elenco delle c.d. clausole vessatorie [Cosa sono? Sono tutte quelle clausole che impongono uno squilibrio contrattuale che però non viene compensato da un beneficio]. E’ certamente vessatoria, ad esempio, la clausola che non contempli la possibilità di adire il giudice competente per la risoluzione di un problema. Tatuatevelo bene in fronte: chiunque e sempre può agire davanti al giudice competente per tutelare i propri diritti.

Dal Codice del Consumo e dalla rinnovata consapevolezza dei consumatori, sono sorti molti organi di tutela con varie funzioni: pensiamo alle tante Associazioni di Consumatori; al Codice di Autoregolamentazione dell’Istituto Autonomo della Pubblicità, volto a tutelare la trasparenza e la correttezza dei messaggi pubblicitari, con particolare attenzione a quelli trasmessi nei confronti dei bambini e ragazzi (sì, il Codice di Autoregolamentazione regolarizza anche le pubblicità sui social, ne ho scritto qui); al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), cioè un organo para statale che serve per rafforzare la posizione dei consumatori di fronte ad illeciti e utilizzo scorretto della propria posizione da parte della controparte del consumatore o, al Garante per la Privacy che, in maniera un pò più lata, vigila affinchè i dati di noi consumatori vengano trattati nei modi corretti dalle aziende.

AGCM L’Autorità garante della concorrenza e del mercato

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Un discorso a parte lo merita l’AGCM. Si tratta di un’Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività in piena autonomia dal potere esecutivo ed è stata istituita nel 1990. L’AGCM ha svariati compiti ma principalmente deve tutelare la concorrenza e il mercato.

Come si fa? Tutelando il consumatore.

Se l’azienda pone sul mercato una pubblicità ingannevole (a proposito, in un precedente articolo abbiamo parlato in modo più approfondito dell’AGCM e di come segnalare una pubblicità ingannevole) o ha un atteggiamento aggressivo di promozione e incitazione all’acquisto danneggiai il consumatore, squilibra i mercato e fa più danno della bomba atomica. L’AGCM sta lì proprio a vigilare che tutti si comportino a modino.
Qui abbiamo parlato di come essere tutelati anche dalle adv poco chiare sui social, visto che siamo in argomento.

La tutela del consumatore è quindi necessaria in uno Stato democratico e che tenga conto degli squilibri di forza presenti sul mercato. E la prossima volta che vedete qualcosa che non quadra da qualche parte, segnalatela all’Autorità: siamo consumatori, abbiamo il potere. Usiamolo!

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